Fondo contrattazione integrativa

Disposizioni di cui all'art. 67 comma 11 Legge 133/2008

La legge 133/2008 - art. 67 comma 11 ha previsto che "tutte le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web in modo permanente, visibile e accessibile ai cittadini la documentazione trasmessa all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa".

La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (n. 1 del 20/01/2009) ha precisato che devono essere pubblicati sul sito web i testi degli accordi integrativi sottoscritti e perfezionati dall'organo di controllo, nonchè la scheda informativa e la tabella 15 del conto annuale del comparto dipendenti e dell'Area della Dirigenza.

Lo stesso art. 67 al comma 12 prevede che "In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'art. 60, comma 2, del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 è fatto divieto alle Amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna Amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo".

Si ritiene pertanto, in applicazione dei citati dettati normativi, di istituire uno spazio dedicato alla contrattazione decentrata integrativa


ALLEGATI